La sostanziale amnistia accordata con il d.l. n. 78 del 2009 ed ampliata con il d.l. n. 103 del 2009 dispone la “esclusione della punibilità penale” per effetto della regolarizzazione a fini tributari di attività detenute all’estero (la formula è stata introdotta con la legge di conversione, perché il decreto-legge ometteva riferimenti espliciti alla punibilità).
Il condono copre i seguenti delitti:
1. dichiarazione fraudolenta delle imposte con uso di documenti per operazioni inesistenti: reclusione da sei mesi a sei anni;
2. dichiarazione fraudolenta delle imposte mediante altri artifici: reclusione da un anno e sei mesi a sei anni;
3. dichiarazione infedele delle imposte, quando l’imposta evasa supera i 103 mila euro e gli elementi attivi sottratti all’imposizione supera- no i 2, 065 milioni di euro: reclusione da uno a tre anni;
4. omissione di una dichiarazione annuale al fine di evadere le imposte sui redditi o l’Iva, quando l’imposta evasa supera i 77.468 euro: reclusione da uno a tre anni;
5. occultamento o distruzione di documenti contabili, al fine di evadere
le imposte sui redditi o l’Iva o al fine di consentire l’evasione a terzi: reclusione da sei mesi a cinque anni
6. falsità materiale del privato o falsità ideologica del privato in atto pubblico o falsità in registri obbligatori per legge o falsità in scrittura privata, quando il reato sono commessi per eseguire o occultare i predetti reati tributari: reclusione da quattro mesi a cinque anni;
7. soppressione o occultamento di atti veri, anche se informatici o di copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti, sempre compiuti per eseguire o occultare i reati tributari: reclusione da quattro mesi a cinque anni;
8. false comunicazioni sociali di amministratori o dirigenti di società se cagionano un danno patrimoniale a soci o creditori: reclusione , su querela, da sei mesi a tre anni;
9. stessi reati in danno di soci e creditori, nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o in altri paesi della U.E. e se falsità o omissioni alterano in misura sensibile la rapprentazione della situazione conomica: reclusione da uno a quattro anni;
10. è dubbio se vi sia impunità anche per il delitto di falso in pro- spetto per sollecitare sottoscrizioni di obbligazioni o acquisti o vendire di azioni da parte di società o intermediari (ora art. 173 bis del d.lgs. n. 58 del 1998, ma prima art. 1623 cod. civ. abrogato nel 2005, ma richiamato dalla norma di condono).
In più, la disposizione, introdotta in sede di conversione del d.l. n. 103 del 2009, precisa che la regolarizzazione non “comporta l’obbligo di segnalazione” delle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Si tratta di obblighi introdotti nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 231/2007, in recepimento della direttiva 2005/60/CE. Questa direttiva, a fini di coordinamento della lotta a riciclaggio e finanziamento del terrorismo, obbliga gli Stati membri a costituire una unità interna di controllo e a disporre che ad essa affluiscano tutte le segnalazioni di operazioni sospette.
L’esonero dall’obbligo di segnalazione comporta violazione, da parte del nostro Paese, della direttiva, violazione suscettibile di un procedimento per inadempimento, ma anche la sottrazione all’obbligo di cooperazione che grava sulla Repubblica italiana e su tutte le banche e gli altri intermediari finanziari.
Ne è stato stravolto anche l’insieme delle regole introdotto con il decreto-legge inizialmente emanato.
Giuseppe Farina
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